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ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATVA DEL BRASILE


Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominati: “le Parti Contraenti”;  

animati dal desiderio di rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica;  

consapevoli che tale cooperazione è fonte di sviluppo economico e sociale;  

considerando che il 17 ottobre 1989 è stato firmato l’Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra le Parti Contraenti;  

concordando di firmare un Accordo specifico di Cooperazione Scientifica e Tecnologica al fine di rendere più efficace la collaborazione in questo settore;  

convenendo che, nelle more della ratifica del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica continuerà ad essere regolata dagli Articoli 12 a 17 del predetto Accordo Quadro e dai Protocolli di Intesa stabiliti in base a detto strumento;  

hanno concordato quanto segue:

  Art. 1  

1.  Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.  

2.      Le predette attività potranno essere svolte da università, centri di ricerca, istituzioni ed imprese pubbliche e private (in particolare piccole e medie imprese) secondo la legislazione vigente nei due Paesi.    

Art. 2

   La cooperazione potrà includere particolarmente le attività seguenti:  
a)      realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;  
b)      scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;  
c)      estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell’area delle scienze di base e applicate;
d)      organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi;  
e)      scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;  
f)        utilizzazione di impianti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.  

Art. 3

   Le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale saranno definite nell’ambito dei programmi e dei progetti negoziati dalle Parti Contraenti in conformità alla legislazione dei due Paesi ed agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti siano firmatarie.    

Art. 4
 

  1. Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche coinvolte nella cooperazione, le Parti Contraenti potranno prevedere la partecipazione di altri partners nei loro progetti congiunti e, quando ciò sia possibile, l’inserimento di progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell’Unione Europea e del Mercosur.  
2.  La Parte italiana promuoverà l’inclusione di progetti di istituzioni e imprese brasiliane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente nel programma INCO di cooperazione internazionale della Commissione Europea ed altre organizzazioni europee attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.  
3.  La Parte brasiliana promuoverà l’inclusione di progetti di istituzioni e imprese italiane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale specialmente in programmi di cooperazione del Mercosur e di altre organizzazioni regionali attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.  

Art. 5 

  1. Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l’andamento della sua applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista Permanente nell’ambito del presente Accordo, il cui funzionamento sarà demandato a due Segretari Esecutivi nominati dalle Parti Contraenti e che sarà co-presieduta nelle riunioni plenarie dai rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi.  

2. due Segretari Esecutivi potranno, se necessario, incontrarsi per esaminare i problemi concernenti il presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull’andamento dei programmi, progetti ed iniziative di interesse reciproco.  

3.La Commissione Mista Permanente avrà il compito di:  
a)      creare le condizioni più favorevoli per l’attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;  
b)      individuare le priorità della cooperazione tecnico-scientifica;    
c)      valutare lo stato e le prospettive scientifiche e tecnologiche ed elaborare raccomandazioni per il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione.  

4. La Commissione Mista Permanente si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile in date da concordare per le vie diplomatiche.  

5. La Commissione Mista Permanente potrà istituire, se necessario, Gruppi di Lavoro temporanei per determinati settori di cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.    

Art. 6 

Le Parti Contraenti manifestano il loro interesse a stabilire la cooperazione interuniversitaria sostenendo la creazione di meccanismi atti a stabilire lo scambio dei propri ricercatori, tecnici e professionisti, al fine di facilitarne sia l’accesso ad istituzioni accademiche e di ricerca scientifica, sia a corsi di specializzazione e di perfezionamento definiti da specifiche convenzioni complementari, che entreranno a fare parte del presente Accordo.     

Art 7
  
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali di cui siano firmatarie.    

Art. 8  

Le controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.    

Art. 9
  

1.Ciascuna Parte Contraente notificherà all’altra di avere adempiuto le procedure di legge interne necessarie all’approvazione del presente Accordo, il quale entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica.

2.      Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle Parti Contraenti manifesti con nota diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della data di scadenza.  

3.      Il presente Accordo potrà essere modificato, attraverso lo scambio di note diplomatiche, d’intesa fra le Parti Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo Articolo.  

4.      La denuncia del presente Accordo non influenzerà lo svolgimento dei programmi e dei progetti in corso, salvo che le Parti Contraenti convengano diversamente.     Fatto a Roma, il 12 di febbraio del 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.